Capitolo 2 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCOMPOSIZIONI – PUNTELLATURE - PONTEGGI 2.1 Scavi per opere edili. 2.2 Rinterri. 2.3 Demolizioni. 2.4 Rimozioni. 2.5 Scomposizioni. 2.6 Puntellature,
ponteggi. |
Capitolo 2
Scavi, rinterri, demolizioni, rimozioni,
scomposizioni, puntellature, ponteggi
NORME
PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE
I metodi di misurazione delle voci del
presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di
lavori edilizi" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio
tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono
carattere prevalente.
SCAVI
I prezzi degli scavi del presente
capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili; gli scavi
relativi alle opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d'arte
vengono computati con i prezzi di cui al capitolo 17 par. 1.
Gli scavi si definiscono:
a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;
b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profondità" a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.
METODI DI MISURAZIONE
Gli scavi di sbancamento si
misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume
effettivo "in loco", cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.
Gli scavi a sezione obbligata saranno
computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero
del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si
applicheranno vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già
compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione
da eseguire con impiego di casseri, sbatacchiature, paratie o simili strutture,
sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse.
DEMOLIZIONI
Demolizioni di muratura. I prezzi
fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume
effettivo delle murature demolite.
Le misurazioni al mc vuoto per pieno
saranno effettuate in riferimento all'effettivo volumetrico dell'edificio al
filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi,
aggetti, comignoli e simili.
Nei lavori di demolizione ove
ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:
- i canali
occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;
-
l'innaffiamento;
- il taglio
dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il
lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;
- la
eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e l'accatastamento
dei materiali ricuperabili riservati
all'Amministrazione.
Nei prezzi delle opere sono compresi
oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro etc. anche quelli
relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a
non danneggiare le restanti opere o manufatti, a non arrecare disturbi o
molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a
guidarli e trasportarli in basso.
PONTEGGI
I ponteggi metallici utilizzati devono
essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del lavoro, ed essere
montati da personale esperto.
I ponteggi complessi e quelli
superiori a m 20 di altezza devono essere realizzati secondo un progetto di
calcolo, da tenere in cantiere, firmato da un ingegnere o architetto abilitato.
Devono essere installati su una base
stabile e solida, le estremità inferiori dei montanti debbono poggiare su
apposite piastre metalliche di spessore tale da resistere senza subire
deformazioni al carico da sopportare.
I ponteggi
devono essere ben accostati all’edificio ed ancorati ad esso generalmente ogni
20 - 22 mq.
Le zone di calpestio dei ponti,
passerelle e impalcature di servizio devono essere complete per tutta la loro
lunghezza e larghezza.
Il materiale da utilizzare deve avere
idonea resistenza, come previsto dalle norme di legge; in particolare quando è
in legno, le tavole devono avere uno spessore di almeno 4 cm, essere
sovrapposte fra loro per almeno 40 cm in corrispondenza
di un
traverso, ben accostate, a distanza inferiore a 20 cm dalla costruzione e
quelle esterne devono essere a contatto dei montanti.
Non si debbono mai lasciare tavole
sfuse sui ponti non utilizzati.
Gli impalcati di ponti e passerelle
devono essere provviste su tutti i lati aperti verso il vuoto:
- di un robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli
all’intavolato con il margine superiore posto a non meno di un metro dal piano
di calpestio;
- da tavola fermapiede di almeno 20 cm di altezza.
Ogni ponte deve avere un sottoponte di
sicurezza costruito come il ponte e posto a distanza non maggiore di 2,50 m da
quest’ultimo.
I
ponteggi devono avere un altezza sufficiente rispetto alle zone di lavoro ed i
montanti con i relativi parapetti devono essere alti non meno di m 1,20
rispetto al piano di calpestio.
I
vari elementi metallici dei ponteggi devono essere sottoposti a periodica
revisione e manutenzione al fine di non compromettere le caratteristiche di
stabilità e resistenza, facendo particolare attenzione alle aste ed ai giunti.
Le modalità e gli oneri inerenti lo smaltimento di materiali contenenti amianto, verranno valutati in fase di progettazione dei lavori e dovranno essere oggetto di specifiche disposizioni da parte della Direzione Lavori.
Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni, non è compreso l’onere
per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.